Realtà: falso, ed è il rischio più rilevante per l'imprenditore italiano. Se le decisioni gestionali effettive, le riunioni e le firme dei contratti avvengono di fatto dall'Italia, la società di Dubai può essere colpita da esterovestizione — la localizzazione fittizia all'estero di una società in realtà amministrata dall'Italia (art. 73, commi 3 e 5-bis, TUIR). I tre criteri di collegamento (sede legale, sede dell'amministrazione, gestione principale) sono alternativi: ne basta uno radicato in Italia perché la società sia tassata come residente italiana, sul reddito mondiale, con pesanti sanzioni ed eventuale rilievo penale nei casi più gravi. La difesa è la sostanza economica reale negli EAU (ufficio, personale, gestione effettivamente locale). Per un residente fiscale in Svizzera (Ticino/Grigioni) o a San Marino non si applica la disciplina italiana su esterovestizione, CFC e quadro RW, ma valgono le regole di residenza del proprio Paese. Questa non è consulenza fiscale personalizzata: valuti il Suo caso con un commercialista.