L'esterovestizione (art. 73, commi 3 e 5-bis, TUIR) è la localizzazione fittizia all'estero di una società che è di fatto amministrata dall'Italia. Secondo l'art. 73, comma 3, TUIR, una società è considerata fiscalmente residente in Italia se vi ha, anche solo uno tra: la sede legale, la sede dell'amministrazione o la gestione principale dell'attività — criteri alternativi, non cumulativi. Il comma 5-bis aggiunge una presunzione relativa di residenza in Italia per le società estere in regimi fiscali privilegiati controllate da residenti italiani, presunzione superabile solo con la prova di una sostanza economica reale negli EAU (ufficio operativo, personale, gestione effettivamente radicata sul posto). Si rischia quando le decisioni gestionali effettive — riunioni, firme, direzione — avvengono dall'Italia: il criterio decisivo per l'Agenzia delle Entrate è dove le decisioni sono davvero prese, non chi tiene la contabilità locale. Queste informazioni non costituiscono consulenza fiscale personalizzata. La fiscalità dipende dalla Sua situazione individuale; consigliamo di rivolgersi a un commercialista o consulente fiscale prima di ogni decisione.